Art. 5.
(Contributi).

      1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, inseriti nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, sono concessi contributi, a carico del fondo di cui all'articolo 7 fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento

 

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dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione Lazio dell'avvenuta tutela dell'area.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra la regione Lazio e il soggetto privato, che deve comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per almeno un ventennio.
      4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione del contributo di cui al presente articolo.